Art. 9. Il Consiglio regionale: a) approva, i pareri di cui all'articolo 133 della Costituzione e ogni altro parere formalmente richiesto alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica; b) designa i tre delegati per la elezione del Presidente della Repubblica a termini dell'articolo 83 della Costituzione; c) fa le proposte e approva gli atti con i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale; d) nomina i rappresentanti della Regione in enti od organi statali, regionali o locali, salvi i casi in cui la stessa potesta' sia attribuita dalle leggi della Repubblica ad altri organi della Regione; e) istituisce enti dipendenti dalla Regione e ne approva gli statuti; istituisce aziende e agenzie regionali; f) riesamina gli atti amministrativi regionali rinviati a norma dell'articolo 125 della Costituzione; g) delibera l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali; h) istituisce e disciplina i tributi propri della Regione; emette prestiti e contrae mutui; concede fideiussioni o altre garanzie; i) approva il bilancio di previsione, le note di variazione al bilancio, il rendiconto generale; l) delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuito o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione. Le attribuzioni di cui al presente articolo non possono essere delegate ad altri organi della Regione.