(Statuto - art. 9)
                               Art. 9. 
 
  Il Consiglio regionale: 
    a) approva, i pareri di cui all'articolo 133 della Costituzione e
ogni altro parere formalmente richiesto  alla  Regione  dagli  organi
costituzionali della Repubblica; 
    b) designa i tre delegati per la elezione  del  Presidente  della
Repubblica a termini dell'articolo 83 della Costituzione; 
    c) fa le proposte e approva gli  atti  con  i  quali  la  Regione
partecipa alla programmazione nazionale; 
    d) nomina i  rappresentanti  della  Regione  in  enti  od  organi
statali, regionali o locali, salvi i casi in cui la  stessa  potesta'
sia attribuita dalle leggi della Repubblica  ad  altri  organi  della
Regione; 
    e) istituisce enti dipendenti dalla  Regione  e  ne  approva  gli
statuti; istituisce aziende e agenzie regionali; 
    f) riesamina gli atti amministrativi regionali rinviati  a  norma
dell'articolo 125 della Costituzione; 
    g)  delibera  l'assunzione  e  la  cessione   di   partecipazioni
regionali; 
    h) istituisce e disciplina i tributi propri della Regione; emette
prestiti e contrae mutui; concede fideiussioni o altre garanzie; 
    i) approva il bilancio di previsione, le note  di  variazione  al
bilancio, il rendiconto generale; 
    l) delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo  Statuito
o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione. 
  Le attribuzioni di cui al  presente  articolo  non  possono  essere
delegate ad altri organi della Regione.