(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 4)
 
                               Art. 4. 

 
  In armonia  con  la  Costituzione  e  i  principi  dell'ordinamento
giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali
e degli interessi nazionali - tra i quali e'  compreso  quello  della
tutela delle minoranze linguistiche  locali  -  nonche'  delle  norme
fondamentali delle riforme  economico-sociali  della  Repubblica,  la
regione ha la potesta' di emanare norme  legislative  nelle  seguenti
materie: 
     1) ordinamento degli uffici regionali e del  personale  ad  essi
addetto; 
     2) ordinamento degli enti para-regionali; 
     3) circoscrizioni comunali; 
     4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere  a
carico prevalente e diretto dello Stato e le  materie  di  competenza
provinciale; 
     5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 
     6) servizi antincendi; 
     7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 
     8) ordinamento delle camere di commercio; 
     9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; 
    10) contributi di  miglioria  in  relazione  ad  opere  pubbliche
eseguite  dagli  altri  enti  pubblici   compresi   nell'ambito   del
territorio regionale.