Art. 5. La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie: 1) ordinamento dei comuni; 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) ordinamento dagli enti di credito fondiario e di Credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale.