(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
  La regione, nei limiti  del  precedente  articolo  e  dei  principi
stabiliti dalle leggi dello  Stato,  emana  norme  legislative  nelle
seguenti materie: 
     1) ordinamento dei comuni; 
     2) ordinamento  delle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza; 
     3) ordinamento dagli enti di  credito  fondiario  e  di  Credito
agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonche' delle
aziende di credito a carattere regionale.