(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 6)
                               Art. 6. 

 
  Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali,
la regione ha facolta' di emanare norme  legislative  allo  scopo  di
integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facolta'  di
costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione. 
  Le casse mutue malattia esistenti nella regione,  che  siano  state
fuse  nell'Istituto  per  l'assistenza  di  malattia  ai  lavoratori,
possono  essere  ricostituite  dal  Consiglio  regionale,  salvo   il
regolamento dei rapporti patrimoniali. 
  Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati  non
possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.