(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 7)
                               Art. 7. 

 
  Con  leggi  della  regione,  sentite  le  popolazioni  interessate,
possono  essere  istituiti  nuovi  comuni  e   modificate   le   loro
circoscrizioni e denominazioni. 
  Tali  modificazioni,  qualora  influiscano   sulla   circoscrizione
territoriale di uffici statali, non hanno effetto  se  non  due  mesi
dopo la pubblicazione del provvedimento  nel  "Bollettino  Ufficiale"
della Regione.