Testo unico-art. 3
(Indennita' spettante al dipendente)
Al dipendente statale che cessa dal servizio con diritto alla
pensione, anche se successivamente riconosciuto, normale e
privilegiata, spetta l'indennita' di buonuscita purche' il servizio
stesso sia durato almeno un biennio compiuto.
L'indennita' e' pari a tanti dodicesimi della base contributiva di
cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi
delle disposizioni contenute nel successivo capo III.
Per la determinazione della base contributiva, ai fini
dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo
stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la
stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base
contributiva.