(Testo unico-art. 4)
                         Testo unico-art. 4. 
           (Riliquidazione e supplemento dell'indennita') 
 
  Al  dipendente   statale,   che   abbia   conseguito   il   diritto
all'indennita'  di  buonuscita   e   venga   riassunto,   spetta   la
riliquidazione dell'indennita' per il complessivo servizio  prestato,
purche' il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La
riliquidazione viene effettuata sull'ultima  base  contributiva.  Dal
nuovo importo viene detratto quello dell'indennita' gia' conferita  e
dei relativi interessi composti al saggio annuo del  4,25  per  cento
per il periodo, computato in anni interi per  difetto,  intercorrente
tra la prima attribuzione e quella definitiva. 
  Qualora il nuovo servizio sia durato meno di due anni, ma non  meno
di dodici mesi continuativi, spetta al dipendente un  supplemento  di
indennita' di buonuscita da liquidarsi sull'ultima base contributiva,
per il servizio prestato dopo la riassunzione; il supplemento  spetta
anche nei casi di applicabilita' del primo comma, qualora risulti per
l'interessato piu' favorevole della riliquidazione ivi prevista. 
  Il nuovo servizio, se inferiore a dodici mesi, non  e'  computabile
ai fini previdenziali, salvo il caso di ulteriore riassunzione. 
  Il  dipendente  che,  dopo  aver  conseguito  il   supplemento   di
indennita' di buonuscita, venga nuovamente riassunto,  puo'  ottenere
la riliquidazione  dell'indennita',  purche'  l'ultimo  servizio  sia
durato almeno  due  anni  continuativi;  l'importo  della  originaria
liquidazione e quello del supplemento, con i relativi interessi, sono
detratti secondo le disposizioni contenute nel primo  comma.  Qualora
l'ultimo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di  dodici
mesi continuativi, si applica il secondo comma. 
  Ai soli fini della misura della riliquidazione  e  del  supplemento
dell'indennita', si computa anche il servizio di cui al terzo comma.