Testo unico-art. 5. (Indennita' spettante ai superstiti) In caso di morte del dipendente statale in attivita' di servizio, l'indennita' di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle, che conseguano il diritto alla pensione di riversibilita'. Al coniuge superstite con orfani minorenni spetta l'indennita' intera, salvo quanto previsto dal comma seguente. Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge superstite non abbia la rappresentanza legale ovvero orfani maggiorenni, l'indennita' e' ripartita come segue: se concorre un solo orfano, nella misura del 60 per cento al coniuge superstite e del 40 per cento all'orfano; se concorrono piu' orfani, nella misura del 40 per cento al coniuge superstite e del 60 per cento, in parti uguali, agli orfani. Per la determinazione delle quote previste dal comma precedente, si considerano concorrenti anche gli orfani minorenni non indicati nel comma stesso; le loro quote sono attribuite al coniuge superstite. Nel caso di concorso tra orfani soli o tra fratelli e sorelle, l'indennita' e' suddivisa in parti uguali; se i superstiti aventi diritto sono i genitori, l'indennita' e' attribuita al padre; si fa luogo, tuttavia, alla suddivisione in parti uguali nel caso in cui la madre, all'atto del decesso del dipendente, vivesse effettivamente separata dal marito senza riceverne gli alimenti.