(Regolamento-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
  I  moduli  anzidetti  dovranno  restituirsi   alla   Giunta   colle
indicazioni richieste entro i tre  mesi  stabiliti  dall'articolo  10
della Legge. 
 
  Se il modulo non sia  restituito  nel  termine  suindicato,  oppure
fosse incompleto od erroneo, la Giunta provvedera' alla  compilazione
del medesimo, salvo le pene imposte dall'articolo 13  della  Legge  7
luglio 1866, cui si riferisce l'articolo 10 della Legge del 19 giugno
1873.