Art. 13. I moduli anzidetti dovranno restituirsi alla Giunta colle indicazioni richieste entro i tre mesi stabiliti dall'articolo 10 della Legge. Se il modulo non sia restituito nel termine suindicato, oppure fosse incompleto od erroneo, la Giunta provvedera' alla compilazione del medesimo, salvo le pene imposte dall'articolo 13 della Legge 7 luglio 1866, cui si riferisce l'articolo 10 della Legge del 19 giugno 1873.