(Regolamento-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
  Gli amministratori  delle  Case  religiose  soppresse  uniranno  al
prospetto l'elenco nominativo delle persone religiose  professe,  dei
laici e delle converse appartenenti alla Casa ed  ivi  conviventi,  o
assenti da essa per regolare permesso dei  loro  superiori,  e  degli
inservienti, aggiungendovi la dichiarazione dell'Ufficio dello  stato
civile comprovante la eseguita denuncia dei religiosi per gli effetti
della Legge 20 giugno 1871.