Art. 14. Gli amministratori delle Case religiose soppresse uniranno al prospetto l'elenco nominativo delle persone religiose professe, dei laici e delle converse appartenenti alla Casa ed ivi conviventi, o assenti da essa per regolare permesso dei loro superiori, e degli inservienti, aggiungendovi la dichiarazione dell'Ufficio dello stato civile comprovante la eseguita denuncia dei religiosi per gli effetti della Legge 20 giugno 1871.