(Regolamento-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  Dovranno pure presentare alla Giunta nel termine  di  mesi  tre  le
domande individuali: 
 
    1° Delle religiose, per conseguire lo assegno vitalizio  a  senso
dell'articolo 5 della Legge 7 luglio 1866; 
 
    2° Delle  religiose  che  vogliono  continuare  a  convivere  nel
Chiostro secondo l'articolo 6 della Legge predetta; 
 
    3° Dei religiosi che, per le  circostanze  enunciate  nell'ultimo
capoverso dell'articolo 6 della Legge del 19 giugno  1873,  chieggano
di venire concentrati in quei  Conventi  che  nella  citta'  e  nella
provincia di Roma saranno destinati a tale scopo.