Art. 16. Dovranno pure presentare alla Giunta nel termine di mesi tre le domande individuali: 1° Delle religiose, per conseguire lo assegno vitalizio a senso dell'articolo 5 della Legge 7 luglio 1866; 2° Delle religiose che vogliono continuare a convivere nel Chiostro secondo l'articolo 6 della Legge predetta; 3° Dei religiosi che, per le circostanze enunciate nell'ultimo capoverso dell'articolo 6 della Legge del 19 giugno 1873, chieggano di venire concentrati in quei Conventi che nella citta' e nella provincia di Roma saranno destinati a tale scopo.