Art. 17. Sulla base dei prospetti raccolti la Giunta, dopo fatti gli opportuni accertamenti, disporra' l'alienazione dei beni immobili secondo il disposto degli articoli 7 e 11 della Legge del 19 giugno 1873, e delle norme generali stabilite dalla Legge del 15 agosto 1867 e dal relativo Regolamento del 22 agosto 1867. Essa compira' gli incarichi deferiti dalla Legge del 15 agosto 1867 all'Amministrazione del Demanio, alla Commissione provinciale ed al Prefetto. Le funzioni delegate dalla detta Legge alla Commissione centrale di sindacato saranno esercitate dalla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 9 della Legge del 19 giugno 1873. La Giunta invitera' altresi' i singoli debitori di capitali scaduti a farne il pagamento nella cassa della Giunta in Roma, o alle Tesorerie provinciali, per essere investiti in rendita pubblica.