(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  Sulla base  dei  prospetti  raccolti  la  Giunta,  dopo  fatti  gli
opportuni accertamenti, disporra'  l'alienazione  dei  beni  immobili
secondo il disposto degli articoli 7 e 11 della Legge del  19  giugno
1873, e delle norme generali stabilite dalla Legge del 15 agosto 1867
e dal relativo Regolamento del 22  agosto  1867.  Essa  compira'  gli
incarichi deferiti dalla Legge del 15 agosto 
 
  1867 all'Amministrazione del Demanio, alla Commissione  provinciale
ed  al  Prefetto.  Le  funzioni  delegate  dalla  detta  Legge   alla
Commissione  centrale   di   sindacato   saranno   esercitate   dalla
Commissione di vigilanza di cui all'articolo 9  della  Legge  del  19
giugno 1873. 
 
  La Giunta invitera' altresi' i singoli debitori di capitali scaduti
a farne il pagamento  nella  cassa  della  Giunta  in  Roma,  o  alle
Tesorerie provinciali, per essere investiti in rendita pubblica.