Art. 18. Le somme pagate alla Giunta per prezzo di beni venduti, per restituzione di capitali, per affrancazione di canoni od altre annualita', saranno dalla medesima impiegate, entro il termine di giorni dieci dal versamento, nell'acquisto di rendita pubblica dello Stato al corso del giorno dell'investimento. I titoli, entro il termine di giorni cinque dall'acquisto, dovranno dalla Giunta essere presentati alla Direzione generale del Debito pubblico, per la conversione in iscrizione nominativa a tenore della Legge. Sino all'occupazione del Convento, ai termini dell'articolo 6 della Legge, le rate semestrali degli interessi della rendita pubblica, detratte le spese di amministrazione, saranno dalla Giunta corrisposte ai superiori od amministratori delle Case religiose soppresse, o ripartite con essi a norma degli ultimi due capoversi dell'articolo 13.