(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  Le somme pagate  alla  Giunta  per  prezzo  di  beni  venduti,  per
restituzione di  capitali,  per  affrancazione  di  canoni  od  altre
annualita', saranno dalla medesima impiegate,  entro  il  termine  di
giorni dieci dal versamento, nell'acquisto di rendita pubblica  dello
Stato al corso del  giorno  dell'investimento.  I  titoli,  entro  il
termine di giorni cinque dall'acquisto, dovranno dalla Giunta  essere
presentati alla  Direzione  generale  del  Debito  pubblico,  per  la
conversione in iscrizione nominativa a tenore della Legge. 
 
  Sino all'occupazione del Convento, ai termini dell'articolo 6 della
Legge, le rate semestrali degli  interessi  della  rendita  pubblica,
detratte  le  spese  di   amministrazione,   saranno   dalla   Giunta
corrisposte ai  superiori  od  amministratori  delle  Case  religiose
soppresse, o ripartite con essi a norma degli  ultimi  due  capoversi
dell'articolo 13.