(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  Procedendo all'occupazione del Convento, e contemporaneamente  alla
medesima, la Giunta provvedera': 
 
    1° Secondo le norme stabilite dalla Legge del 7 luglio 1866, alla
presa di possesso dei beni della Corporazione religiosa; 
 
    2°  Alla  consegna  della  rispettiva  cartella  di  pensione  ai
religiosi ed alle religiose che hanno diritto a conseguirla.