Art. 19. Procedendo all'occupazione del Convento, e contemporaneamente alla medesima, la Giunta provvedera': 1° Secondo le norme stabilite dalla Legge del 7 luglio 1866, alla presa di possesso dei beni della Corporazione religiosa; 2° Alla consegna della rispettiva cartella di pensione ai religiosi ed alle religiose che hanno diritto a conseguirla.