(Regolamento-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
  Occorrendo la espropriazione  di  qualche  Convento  in  esecuzione
della Legge  3  febbraio  1871,  la  espropriazione  sara'  fatta  in
contraddizione della Giunta, alla quale sara' consegnata  la  rendita
corrispettiva da inscriversi dal Governo. 
 
  Se l'espropriazione concerne un Convento di  religiose,  ovvero  un
Convento di religiosi,  ai  quali  non  sia  stata  ancora  fatta  la
effettiva assegnazione delle pensioni a termini dell'articolo 6 della
Legge, la Giunta provvedera' perche' siano  essi,  ove  lo  chiedano,
concentrati in  altro  Convento,  dove  i  religiosi  vivranno  colla
percezione delle loro rendite fino a  che  siano  loro  assegnate  le
pensioni, e le religiose fino a che siano ridotte al numero  di  sei,
ai termini dell'articolo 6 della Legge 7 luglio 1866.