Art. 20. Occorrendo la espropriazione di qualche Convento in esecuzione della Legge 3 febbraio 1871, la espropriazione sara' fatta in contraddizione della Giunta, alla quale sara' consegnata la rendita corrispettiva da inscriversi dal Governo. Se l'espropriazione concerne un Convento di religiose, ovvero un Convento di religiosi, ai quali non sia stata ancora fatta la effettiva assegnazione delle pensioni a termini dell'articolo 6 della Legge, la Giunta provvedera' perche' siano essi, ove lo chiedano, concentrati in altro Convento, dove i religiosi vivranno colla percezione delle loro rendite fino a che siano loro assegnate le pensioni, e le religiose fino a che siano ridotte al numero di sei, ai termini dell'articolo 6 della Legge 7 luglio 1866.