Articolo 7
1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le
persone alle quali si applica il presente accordo, che svolgono la
loro attivita' sul territorio di uno Stato contraente, sono soggette
alla legislazione di tale Stato.
2. Il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati Uniti che
sia coperto dalla legislazione degli Stati Uniti, rimane coperto da
tale legislazione.
3. Il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle
dipendenze di un datore di lavoro italiano o di una impresa
controllata da una impresa italiana, sara' coperto dalla legislazione
italiana.
4. Qualora periodi di lavoro siano soggetti alla legislazione di
ambedue gli Stati, si applicano le seguenti disposizioni:
a. il cittadino di uno degli Stati il quale, per lo stesso
periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli
Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione dello Stato
di cui e' cittadino ed e' esente dalla legislazione dello Stato di
cui non e' cittadino;
b. il cittadino italiano o colui che possiede la cittadinanza di
ambedue gli Stati, il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe
soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, optera' per tale
periodo per la legislazione di uno degli Stati ed e' esente dalla
legislazione dell'altro Stato;
c. la persona, che non e' cittadino di nessuno dei due Stati e
per lo stesso periodo di lavoro e' soggetta alla legislazione di
ambedue gli Stati e' soggetta, per tale periodo, alla legislazione
dello Stato nel quale il lavoro viene svolto ed e' esente dalla
legislazione dell'altro Stato.
5. Le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive
quando l'istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono
coperti secondo quanto stabilito dal paragrafo 4, certifica
all'istituzione dell'altro Stato che tali periodi di lavoro sono
coperti dalla propria legislazione.
6. Le autorita' competenti dei due Stati, possono concordare
nell'interesse di un lavoratore o di categorie di lavoratori altre
eccezioni alla regola prevista nel paragrafo 1.