(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
 
  1. Salvo quanto diversamente disposto  nel  presente  articolo,  le
persone alle quali si applica il presente accordo,  che  svolgono  la
loro attivita' sul territorio di uno Stato contraente, sono  soggette
alla legislazione di tale Stato. 
  2. Il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati Uniti che
sia coperto dalla legislazione degli Stati Uniti, rimane  coperto  da
tale legislazione. 
  3. Il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle
dipendenze  di  un  datore  di  lavoro  italiano  o  di  una  impresa
controllata da una impresa italiana, sara' coperto dalla legislazione
italiana. 
  4. Qualora periodi di lavoro siano soggetti  alla  legislazione  di
ambedue gli Stati, si applicano le seguenti disposizioni: 
    a. il cittadino di uno  degli  Stati  il  quale,  per  lo  stesso
periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue  gli
Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione dello  Stato
di cui e' cittadino ed e' esente dalla legislazione  dello  Stato  di
cui non e' cittadino; 
    b. il cittadino italiano o colui che possiede la cittadinanza  di
ambedue gli Stati, il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe
soggetto alla legislazione di ambedue gli  Stati,  optera'  per  tale
periodo per la legislazione di uno degli Stati  ed  e'  esente  dalla
legislazione dell'altro Stato; 
    c. la persona, che non e' cittadino di nessuno dei  due  Stati  e
per lo stesso periodo di lavoro  e'  soggetta  alla  legislazione  di
ambedue gli Stati e' soggetta, per tale  periodo,  alla  legislazione
dello Stato nel quale il lavoro  viene  svolto  ed  e'  esente  dalla
legislazione dell'altro Stato. 
  5. Le esenzioni previste dal presente articolo divengono  effettive
quando l'istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro  sono
coperti  secondo  quanto  stabilito  dal   paragrafo   4,   certifica
all'istituzione dell'altro Stato che  tali  periodi  di  lavoro  sono
coperti dalla propria legislazione. 
  6. Le  autorita'  competenti  dei  due  Stati,  possono  concordare
nell'interesse di un lavoratore o di categorie  di  lavoratori  altre
eccezioni alla regola prevista nel paragrafo 1.