(Regolamento di polizia mortuaria-art. 11)
                              Art. 11. 

 
  Durante il periodo di osservazione il corpo deve  essere  posto  in
condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di  vita.
Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva  devono  essere
adottate  speciali  misure  cautelative   prescritte   dall'ufficiale
sanitario.