(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 18)
                              Art. 18. 
  Assistenza particolare alle gestanti e alle puerpere. Asili nido 

 
  Le  gestanti  e  le  puerpere  sono  assistite  da  specialisti  in
ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. 
  E'  prestata,  altresi',  l'assistenza  da   parte   di   personale
paramedico ostetrico. 
  L'assistenza sanitaria ai bambini che le madri detenute o internate
tengono presso di se' e'  curata  da  professionisti  specialisti  in
pediatria. 
  Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i  pediatri,  nonche'
il personale paramedico, sono compensati  con  onorari  proporzionati
alle singole prestazioni effettuate. 
  Presso gli istituti o sezioni dove vi e' una esigenza  continuativa
di assistenza  alle  gestanti,  alle  puerpere  e  ai  bambini,  sono
organizzati appositi reparti ostetrici e asili nido. 
  Quando i bambini debbono essere separati  dalle  madri  detenute  o
internate, per avere superato i tre anni o per altre ragioni, sentita
in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre
possa affidare il figlio, la direzione dello istituto segnala il caso
agli enti  per  l'assistenza  all'infanzia.  Il  centro  di  servizio
sociale cura che siano mantenuti costanti rapporti fra la madre e  il
bambino.