Art. 18. Assistenza particolare alle gestanti e alle puerpere. Asili nido Le gestanti e le puerpere sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. E' prestata, altresi', l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico. L'assistenza sanitaria ai bambini che le madri detenute o internate tengono presso di se' e' curata da professionisti specialisti in pediatria. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, nonche' il personale paramedico, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. Presso gli istituti o sezioni dove vi e' una esigenza continuativa di assistenza alle gestanti, alle puerpere e ai bambini, sono organizzati appositi reparti ostetrici e asili nido. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato i tre anni o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dello istituto segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia. Il centro di servizio sociale cura che siano mantenuti costanti rapporti fra la madre e il bambino.