Art. 3.
Percorsi pedonali
Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali
dell'edificio con la rete viaria esterna, e con le aree di parcheggio
ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare
un andamento quanto piu' possibile semplice in relazione alle
principali direttrici di accesso.
Caratteristiche
La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di mt 1,50.
Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano
del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti di cm 2,5; non
deve comunque superare i 15 cm.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con
il livello stradale o e' interrotto da un passo carrabile, devono
predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso
pedonale e di pendenza non superiore al 15 per cento.
La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5
per cento.
Tale pendenza puo' essere elevata fino ad un massimo dell'8% solo
quando siano previsti:
a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di mt 1,50, ogni
10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale;
b) un cordolo sopraelevato di 10 cm da entrambi i lati del
percorso pedonale;
c) un corrimano posto ad un'altezza di 0,80 m, e prolungato per
0,50 m nelle zone in piano, lungo un lato del percorso pedonale.
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere
antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature,
atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque
da non generare impedimento o fastidio al moto.
I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere
realizzati con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione
visiva ed acustica.
Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da
quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla
percussione con mazzuolo di legno, diversa da quelle della
pavimentazione.