(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 4)
                               Art. 4. 
                              Parcheggi 
 
 
  Al fine di agevolare il trasferimento dell'autovettura ai  percorsi
di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici,  e'  necessario
prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso  pedonale,  avente
comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi. 
  Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o
complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm. 
  Le due zone comunque,  devono  essere  differenziate  mediante  una
adeguata variazione di colore. 
  La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il
5 per cento. 
  In  particolare  e'  necessario  che  lo  schema  distributivo  del
parcheggio sia a spina di pesce semplice, con inclinazione massima di
30°. 
  Lo schema deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a
garantire la completa  apertura  della  portiera  destra  o  sinistra
anteriore verso le zone pedonali del parcheggio. 
  In  tutti  quei  casi  ove  non  fosse  possibile   realizzare   il
parcheggio, secondo lo schema sopra citato,  deve  sempre  prevedersi
un'adeguata  percentuale  di  aree  di  parcheggio,  dimensionate  in
funzione delle esigenze  specifiche  delle  autovetture  di  minorati
fisici e ad esse riservate. 
  L'area di  parcheggio  riservata  ad  una  autovettura  adibita  al
trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,00
m suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima, di  larghezza  di
1,70  m,  relativa  all'ingombro  dell'autovettura;  la  seconda,  di
larghezza minima di  1,30  m,  necessaria  al  libero  movimento  del
minorato nelle fasi di trasferimento. 
  La zona relativa all'ingombro dell'autovettura, e la connessa  zona
di libero movimento del minorato devono essere  o  complanari,  o  su
piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm. 
  La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del  minorato  e  la
connessa  zona  di  libero  movimento  devono  essere   differenziate
mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona  di  libero
movimento deve essere caratterizzata da strisce  trasversali  bianche
(zebre). 
  Le zone pedonali del parcheggio  devono  essere  sempre  raccordate
mediante rampa con  i  percorsi  pedonali  adiacenti,  quando  questi
presentino un dislivello superiore ai 2,5 cm con il piano carrabile.