Art. 5.
Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minorati
Nei centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze
di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,
divieti o limitazioni di carattere permanente e generale oppure sia
stata vietata o limitata la sosta, puo' essere consentito dalle
autorita' rispettivamente competenti ai minorati fisici con capacita'
di deambulazione sensibilmente ridotte, subordinatamente
all'osservanza di eventuali prescrizioni stabilite dal sindaco
interessato, di circolare e sostare con il veicolo da essi
utilizzato.
La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui percorsi
preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico
collettivo.
Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati
gratuitamente ai minorati suddetti almeno due posti per ogni cento
disponibili.