(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 5)
                               Art. 5. 
      Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minorati 
 
 
  Nei centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione  per
motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o  per  esigenze
di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,
divieti o limitazioni di carattere permanente e generale  oppure  sia
stata vietata o limitata  la  sosta,  puo'  essere  consentito  dalle
autorita' rispettivamente competenti ai minorati fisici con capacita'
di    deambulazione    sensibilmente    ridotte,     subordinatamente
all'osservanza  di  eventuali  prescrizioni  stabilite  dal   sindaco
interessato,  di  circolare  e  sostare  con  il  veicolo   da   essi
utilizzato. 
  La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate  sui  percorsi
preferenziali riservati ai veicoli destinati  al  trasporto  pubblico
collettivo. 
  Nei parcheggi con custodia dei veicoli  dovranno  essere  riservati
gratuitamente ai minorati suddetti almeno due posti  per  ogni  cento
disponibili.