Art. 6
Contrassegno speciale
Ai minorati fisici con capacita' di deambulazione sensibilmente
ridotte e' rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata
istanza (anche tramite le associazioni di categoria legalmente
riconosciute), uno speciale contrassegno che deve essere apposto
sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la facolta' di
cui al precedente articolo.
Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere appositi
spazi per l'indicazione a caratteri indelebili delle generalita' e
del domicilio del minorato, sara' predisposto ed approvato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dei
trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
Il contrassegno e' valido per tutto il territorio nazionale.