(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 6)
                               Art. 6 
                        Contrassegno speciale 
 
 
  Ai minorati fisici con  capacita'  di  deambulazione  sensibilmente
ridotte e' rilasciato dai comuni, a seguito di  apposita  documentata
istanza  (anche  tramite  le  associazioni  di  categoria  legalmente
riconosciute), uno speciale  contrassegno  che  deve  essere  apposto
sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la facolta' di
cui al precedente articolo. 
  Il prototipo di tale  contrassegno,  che  deve  contenere  appositi
spazi per l'indicazione a caratteri indelebili  delle  generalita'  e
del domicilio  del  minorato,  sara'  predisposto  ed  approvato  con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con  quello  dei
trasporti entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente regolamento. 
  Il contrassegno e' valido per tutto il territorio nazionale.