ARTICOLO 3. (Definizioni generali) 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Portogallo o l'Italia; b) il termine "Portogallo", impiegato in senso geografico, designa il territorio del Portogallo situato nel continente europeo e gli arcipelaghi delle Azzorre e Madeira; esso comprende parimenti i territori al di fuori della sovranita' marittima del Portogallo che sono, o che saranno designati, ai sensi della legislazione portoghese sulla piattaforma continentale, come territori sui quali possono essere esercitati i diritti del Portogallo relativi al fondo ed al sottosuolo marini, nonche' alle loro risorse naturali; c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia ed in particolare il fondo ed il sottosuolo del mare adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situate al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini della imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; h) l'espresione "autorita' competente" designa: 1) per quanto concerne il Portogallo: il Ministro delle finanze, il direttore generale dei tributi e delle imposte o i loro rappresentanti autorizzati; 2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.