(Convenzione-art. 3)
                             ARTICOLO 3. 
                       (Definizioni generali) 
 
  1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il  contesto  non
richieda una diversa interpretazione: 
    a)  le  espressioni  "uno  Stato  contraente"  e  "l'altro  Stato
contraente" designano, come il contesto  richiede,  il  Portogallo  o
l'Italia; 
    b)  il  termine  "Portogallo",  impiegato  in  senso  geografico,
designa il territorio del Portogallo situato nel continente europeo e
gli arcipelaghi delle Azzorre e Madeira; esso comprende  parimenti  i
territori al di fuori della sovranita' marittima del  Portogallo  che
sono, o che saranno designati, ai sensi della legislazione portoghese
sulla piattaforma continentale,  come  territori  sui  quali  possono
essere esercitati i diritti del Portogallo relativi al  fondo  ed  al
sottosuolo marini, nonche' alle loro risorse naturali; 
    c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende
le  zone  al  di  fuori  del  mare  territoriale  dell'Italia  ed  in
particolare  il  fondo  ed  il  sottosuolo  del  mare  adiacente   al
territorio della penisola e delle isole  italiane  e  situate  al  di
fuori del mare territoriale  fino  al  limite  indicato  dalle  leggi
italiane  per  permettere  l'esplorazione  e  lo  sfruttamento  delle
risorse naturali di tali zone; 
    d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa'
ed ogni altra associazione di persone; 
    e) il termine "societa'" designa qualsiasi  persona  giuridica  o
qualsiasi ente che e' considerato persona  giuridica  ai  fini  della
imposizione; 
    f) le espressioni "impresa di uno Stato  contraente"  e  "impresa
dell'altro Stato  contraente"  designano  rispettivamente  un'impresa
esercitata da un residente di uno  Stato  contraente  e  una  impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
    g)  l'espressione  "traffico  internazionale"  designa  qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo  di  una  nave  o  di  un
aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva
e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in  cui  la
nave o  l'aeromobile  sia  utilizzato  esclusivamente  tra  localita'
situate nell'altro Stato contraente; 
    h) l'espresione "autorita' competente" designa: 
      1)  per  quanto  concerne  il  Portogallo:  il  Ministro  delle
finanze, il direttore generale dei tributi e delle imposte o  i  loro
rappresentanti autorizzati; 
      2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle finanze. 
  2. Per l'applicazione della  Convenzione  da  parte  di  uno  Stato
contraente,  le  espressioni  non  diversamente  definite  hanno   il
significato che ad esse e' attribuito  dalla  legislazione  di  detto
Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che
il contesto non richieda una diversa interpretazione.