(Convenzione-art. 4)
                             ARTICOLO 4. 
                             (Residenti) 
 
  1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente  di
uno Stato contraente  designa  ogni  persona  che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello  stesso
Stato, a motivo del suo domicilio, della sua  residenza,  della  sede
della sua direzione o di  ogni  altro  criterio  di  natura  analoga.
Tuttavia,  tale  espressione  non  comprende  le  persone  che   sono
assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il  reddito  che
esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 
  2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1,  una  persona
fisica  e'  residente  di  entrambi  gli  Stati  contraenti,  la  sua
situazione e' determinata nel seguente modo: 
    a) detta persona e' considerata residente dello Stato  contraente
nel  quale  ha  una  abitazione  permanente;  se  essa   dispone   di
un'abitazione  permanente  in  entrambi  gli  Stati,  e'  considerata
residente dello  Stato  nel  quale  le  sue  relazioni  personali  ed
economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); 
    b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha
il centro dei suoi interessi vitali, o se  la  medesima  non  ha  una
abitazione permanente in alcuno  degli  Stati,  essa  e'  considerata
residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; 
    c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati,
ovvero  non  soggiorna  abitualmente  in  alcuno  di  essi,  essa  e'
considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'; 
    d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli  Stati,  o
se, non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti
degli Stati risolvono la questione di comune accordo. 
  3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1,  una  persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato  in  cui  si
trova la sede della sua direzione effettiva.