(TESTO UNICO-art. 11)
                              Art. 11. 
(Legge 11 dicembre 1984, n.  839,  articoli  5,  primo  comma,  e  6,
                           secondo comma) 
 
Pubblicazioni di  testi  coordinati  di  decreti-legge  e  di  testi,
                aggiornati di atti normativi statali 
 
  1. Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano  subito
modificazioni, il Ministero di grazia e giustizia predispone  per  la
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,   anche   in   un   giorno
immediatamente successivo a quello di pubblicazione  della  legge  di
conversione, un testo del  decreto  integrato  con  le  modificazioni
introdotte  dal  Parlamento,  le  quali   sono   stampate   in   modo
caratteristico. 
  2. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto
normativo abbia subito diverse e complesse  modifiche,  il  Ministero
competente puo' predisporre,  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, un testo aggiornato della legge o dell'atto, nel quale  le
modifiche apportate sono stampate in  modo  caratteristico  e  ne  e'
specificata la fonte.