(TESTO UNICO-art. 12)
                              Art. 12. 
   (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 5, secondo e terzo comma) 
 
  Pubblicazioni relative alla mancata conversione dei decreti-legge 
 
  1. Se il disegno di legge  di  conversione  in  legge  del  decreto
emanato a norma dell'art.  77  della  Costituzione  e'  respinto,  la
deliberazione e' subito comunicata dal Presidente  della  Camera  dei
deputati o del Senato  della  Repubblica  al  Ministro  di  grazia  e
giustizia, il  quale  provvede  a  pubblicarla  immediatamente  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  2. Se il decreto non e' convertito in legge  nel  termine  previsto
dall'art.  77,  ultimo  comma,  della   Costituzione,   il   relativo
comunicato e' predisposto a cura del Ministero di grazia e  giustizia
e immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
 
          Note all'art. 12: 
            -  Il  decreto  emanato  ai  sensi  dell'art.  77   della
          costituzione e' un decreto-legge avente forza di legge  che
          il Governo adotta nei casi straordinari  di  necessita'  ed
          urgenza e che presenta alle Camere con disegno di legge  di
          conversione. 
            - Il termine di cui all'ultimo comma dell'art.  77  della
          Costituzione e' quello di sessanta giorni entro i quali  il
          Parlamento deve convertire in legge il decreto-legge.