(TESTO UNICO-art. 14)
                              Art. 14. 
(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 5; legge 11  dicembre
1984, n. 839, art. 1; legge 13 luglio 1966, n. 559, art.  2,  secondo
                               comma) 
 
Ripubblicazione degli atti normativi statali nella Raccolta ufficiale 
 
  1. Le leggi e gli altri atti normativi indicati nell'art.  15  sono
inseriti e ripubblicati nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. 
  2. La Raccolta ufficiale e' pubblicata  a  cura  del  Ministero  di
grazia e giustizia ed e' stampata e gestita dall'Istituto Poligrafico
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