(TESTO UNICO-art. 15)
                              Art. 15. 
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1, commi primo, terzo,  quarto,
                           quinto e sesto) 
 
            Atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale 
 
  1. Nella Raccolta ufficiale degli atti normativi  della  Repubblica
italiana si inseriscono e si ripubblicano: 
    a) le leggi costituzionali; 
    b) le leggi ordinarie dello Stato; 
    c) i decreti che hanno forza di legge; 
    d) gli  altri  decreti,  del  Presidente  della  Repubblica,  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  ministeriali,  nonche'  le
delibere  e  gli  altri  atti  di  Comitati  di  Ministri  che  siano
strettamente necessari per l'applicazione di  atti  aventi  forza  di
legge e che abbiano contenuto normativo; 
    e) gli accordi internazionali indicati nell'art. 13, comma 1; 
    f) i dispositivi delle sentenze della  Corte  costituzionale  che
dichiarano la illegittimita' costituzionale di leggi o di atti aventi
forza di legge. 
  2. Con uno o piu'  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con
il Ministro di grazia e giustizia e con i vari  Ministri  competenti,
su deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  previo  parere  del
Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei  decreti  e  delle
delibere di cui alla lettera d) del comma 1.  Detti  elenchi  possono
essere modificati o integrati con le stesse modalita'. 
  3. La ripubblicazione dei decreti  emanati  a  norma  dell'art.  77
della Costituzione e non convertiti in legge reca  l'annotazione  del
comunicato previsto dall'art. 12. 
  4. Per i decreti sottoposti  alla  registrazione  della  Corte  dei
conti  deve  essere  fatta  menzione,  nella  ripubblicazione,  degli
estremi di registrazione. 
 
          Nota all'art. 15: 
            Per il decreto di  cui  all'art.  77  della  Costituzione
          vedere la prima nota all'art. 12.