(TESTO UNICO-art. 16)
                              Art. 16. 
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art.  1,  commi  secondo  e  ottavo;
          regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 9) 
 
    Numerazione delle leggi e degli altri atti normativi statali 
 
  1. Le leggi ordinarie, i decreti e gli altri atti di  cui  all'art.
15, comma 1, lettere c), d) ed e), ripubblicati  in  ciascuna  annata
della  Raccolta  ufficiale,  devono  avere   una   sola   numerazione
rigorosamente progressiva, sia nella raccolta in  volumi,  sia  nella
Gazzetta Ufficiale. A tal fine il numero viene assegnato  a  ciascuno
di essi al momento della pubblicazione. 
  2. Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono
ripubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale. 
  3. I dispositivi delle  sentenze  di  cui  all'art.  15,  comma  1,
lettera f), vengono ripubblicati annualmente  in  apposito  fascicolo
della  Raccolta  ufficiale,  con  l'indicazione   della   numerazione
assegnata dalla Corte costituzionale.