(TESTO UNICO-art. 19)
                              Art. 19. 
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art.  3,  commi  quinto,  settimo  e
                               ottavo) 
 
Ripubblicazione  delle  leggi  e  degli  altri   atti   regionali   e
                             provinciali 
 
  1. Nella prima parte  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana sono pubblicate,  per  notizia,  le  leggi  approvate  ed  i
regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e Bolzano. 
  2. Sono, altresi', pubblicati gli atti amministrativi emanati dalle
regioni  e  dalle  province  indicate  nel   precedente   comma   che
interessino la generalita'  dei  cittadini  della  Repubblica  e  che
rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati con  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia. Gli elenchi specificano gli  atti  da
pubblicare nel testo integrale, quelli  da  pubblicare  per  sunto  o
estratto e quelli per i quali  va  pubblicato  il  solo  titolo,  con
l'indicazione del Bollettino ufficiale della regione recante il testo
dell'atto.  Con  le  stesse  modalita'  gli  elenchi  possono  essere
integrati o modificati.