Art. 19. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi quinto, settimo e ottavo) Ripubblicazione delle leggi e degli altri atti regionali e provinciali 1. Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicate, per notizia, le leggi approvate ed i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. 2. Sono, altresi', pubblicati gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province indicate nel precedente comma che interessino la generalita' dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Gli elenchi specificano gli atti da pubblicare nel testo integrale, quelli da pubblicare per sunto o estratto e quelli per i quali va pubblicato il solo titolo, con l'indicazione del Bollettino ufficiale della regione recante il testo dell'atto. Con le stesse modalita' gli elenchi possono essere integrati o modificati.