(TESTO UNICO-art. 21)
                              Art. 21. 
    (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi quinto e nono) 
 
Pubblicazione   degli   atti   dei   giudizi   davanti   alla   Corte
                           costituzionale 
 
  1. Nella prima parte  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e' pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze  della
Corte costituzionale. 
  2. Quando e' pubblicato  il  dispositivo  della  sentenza  prevista
dall'art. 15, comma 1, lettera f), la pubblicazione delle altre parti
della sentenza avviene contestualmente. 
  3. Restano  ferme  tutte  le  altre  pubblicazioni  nella  Gazzetta
Ufficiale previste dalla legge 11 marzo  1953,  n.  87,  sulla  Corte
costituzionale. 
 
          Nota all'art. 21: 
            La legge n. 87/1953 reca norme sulla costituzione  e  sul
          funzionamento della Corte costituzionale.