(TESTO UNICO-art. 6)
                               Art. 6. 
(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 8; legge 11  dicembre
                       1984, n. 839, art. 12) 
 
      Termine per la pubblicazione degli atti normativi statali 
 
  1. Le leggi, munite del "visto" del  Guardasigilli  e  del  sigillo
dello  Stato,  sono  pubblicate  nella  prima  parte  della  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo  la  promulgazione  e
comunque non oltre trenta giorni da essa. 
  2. I decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1,  lettera
d), sono pubblicati nella prima parte della Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana subito dopo che siano pervenuti registrati o,  se
non assoggettati al controllo della Corte dei conti, subito dopo  che
siano stati muniti del "visto" del Guardasigilli e del sigillo  dello
Stato. La pubblicazione deve comunque avvenire entro i trenta  giorni
successivi alla ricezione dell'atto registrato ovvero all'apposizione
del "visto".