(TESTO UNICO-art. 8)
                               Art. 8. 
         (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 11) 
 
                 Rettifiche di errori e di omissioni 
 
  1. Fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione
di  atto  autentico   rilasciato   dal   Ministro   Guardasigilli   o
dall'Archivio centrale  dello  Stato,  la  pubblicazione  degli  atti
normativi nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  si
presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli  atti
medesimi. 
  2. Gli errori e le omissioni vengono rettificati nei casi e secondo
le modalita' previsti dal  regolamento  di  esecuzione  del  presente
testo unico.