(Regolamento-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  L'inventario dei beni del demanio pubblico consistera' in uno stato
descrittivo desunto dai rispettivi  catasti  compartimentali,  ovvero
dai registri delle varie amministrazioni. 
 
  L'inventario di  tali  beni  sara'  fatto  eseguire  a  cura  della
Direzione generale del demanio e dei Ministeri a' cui servizi i  beni
sono addetti.