(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  L'originale del suddetto inventario  si  conserva  dalla  Direzione
generale del demanio: un estratto di esso, per la  parte  relativa  a
ciascuna  provincia,  deve   essere   conservato   nelle   rispettive
Intendenze di  finanza  per  l'esercizio  della  vigilanza  che  loro
incombe. 
 
  Fanno eccezione i beni relativi alla difesa dello Stato, pei  quali
l'originale dell'inventario e' conservato dal Ministero della  guerra
o  della  marina,  e  gli   estratti   dalle   rispettive   direzioni
territoriali od uffici dipendenti.