Art. 5. L'originale del suddetto inventario si conserva dalla Direzione generale del demanio: un estratto di esso, per la parte relativa a ciascuna provincia, deve essere conservato nelle rispettive Intendenze di finanza per l'esercizio della vigilanza che loro incombe. Fanno eccezione i beni relativi alla difesa dello Stato, pei quali l'originale dell'inventario e' conservato dal Ministero della guerra o della marina, e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali od uffici dipendenti.