Art. 24. Agli esami di promozione sono ammessi soltanto gli uffiziali di grado e stipendio immediatamente inferiore nelle rispettive categorie, i quali abbiano un servizio effettivo non minore di due anni nel grado medesimo, esclusi pero' coloro che fossero stati promossi a termini dell'art. 2 del presente regolamento. Qualora a coprire i posti vacanti non fosse sufficiente il numero dei concorrenti, ovvero dopo un primo esperimento non bastasse il numero dei riconosciuti idonei, potranno essere ammessi all'esame gli uffiziali dello stipendio o del grado successivo.