Art. 26. Le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono applicabili agli esami di promozione con le seguenti modificazioni: 1. Per le promozioni di prima categoria l'esame scritto sara' dato in tre giorni; per quelle di seconda in due; per quelle di terza in un giorno. L'esame scritto ed orale versera': a) Per la prima categoria: sul Codice e procedura civile, diritto amministrativo, legislazione del Regno in materia ecclesiastica, leggi e disposizioni vigenti nell'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilita' generale; b) Per la seconda categoria: sui temi che saranno dati dalla ragioneria generale dello Stato per quanto sieno piu' specialmente attinenti al posto per cui si concorre; c) Per la terza categoria: sulla tenuta dei registri e sull'ordinamento degli Archivi notarili e gli Archivi di Stato. 2. Nel calcolo del merito sara' tenuto conto del numero dei punti ottenuti dall'impiegato, giusta la disposizione dell'articolo seguente.