(Regolamento-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
  Le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e
15  sono  applicabili  agli  esami  di  promozione  con  le  seguenti
modificazioni: 
 
    1. Per le promozioni di prima  categoria  l'esame  scritto  sara'
dato in tre giorni; per quelle di seconda in due; per quelle di terza
in un giorno. 
 
  L'esame scritto ed orale versera': 
 
    a) Per la prima categoria: sul Codice e procedura civile, diritto
amministrativo, legislazione  del  Regno  in  materia  ecclesiastica,
leggi e  disposizioni  vigenti  nell'Amministrazione  del  Patrimonio
dello Stato e sulla Contabilita' generale; 
 
    b) Per la seconda categoria: sui  temi  che  saranno  dati  dalla
ragioneria generale dello Stato per quanto  sieno  piu'  specialmente
attinenti al posto per cui si concorre; 
 
    c)  Per  la  terza  categoria:  sulla  tenuta  dei   registri   e
sull'ordinamento degli Archivi notarili e gli Archivi di Stato. 
 
    2. Nel calcolo del merito sara' tenuto conto del numero dei punti
ottenuti  dall'impiegato,  giusta   la   disposizione   dell'articolo
seguente.