Art. 27. Per essere ammesso all'esame di promozione l'impiegato deve presentare un certificato della Commissione di cui all'articolo seguente, la quale attesti non essere stato l'impiegato stesso soggetto nell'anno precedente ad alcun provvedimento disciplinare, ed avere dato prova d'idoneita' e diligenza nel disimpegno del suo ufficio. La Commissione segnera' il merito degli impiegati sotto questo rapporto merce' un numero di punti da cinque a quindici. L'impiegato che non raggiunga almeno il minimo di questi punti non e' ammesso all'esame.