(Regolamento-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
  Nel computo dell'anzianita' sara' dedotto: 
 
    a) Il tempo durante il quale l'impiegato  fu  sospeso  dalle  sue
funzioni,  qualora  il  decreto  di   sospensione   non   sia   stato
espressamente revocato; 
 
    b) Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia.