Art. 5. Modalita' di porto dell'arma 1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. 2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto e' autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonche' nei casi in cui egli e' autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa e' portata in modo non visibile. 3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.