(Regolamento armamento polizia municipale-art. 5)
                               Art. 5. 
                    Modalita' di porto dell'arma 
 
  1. Gli addetti di cui all'art.  1  che  esplicano  servizio  muniti
dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e  portano  l'arma  nella
fondina esterna corredata di caricatore di riserva. 
  2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo  1986,
n.  65,  l'addetto  e'  autorizzato  a  prestare  servizio  in  abiti
borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonche' nei casi in cui  egli
e' autorizzato a  portare  l'arma  anche  fuori  servizio,  ai  sensi
dell'art. 6, questa e' portata in modo non visibile. 
  3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in
dotazione.