Art. 6. Assegnazione dell'arma 1. Il regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessita' di difesa personale, le modalita' dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualita' di agente di pubblica sicurezza, determinando altresi': a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, per i quali puo' essere disposta la assegnazione dell'arma in via continuativa; b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma e' effettuata di volta in volta. 2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza e' consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. 3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa e' disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano; per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni. 4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa e' fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto e' tenuto a portare sempre con se'.