(Regolamento armamento polizia municipale-art. 6)
                               Art. 6. 
                       Assegnazione dell'arma 
 
  1. Il regolamento di cui all'art. 2  stabilisce,  in  relazione  al
tipo di servizio e alle necessita' di difesa personale, le  modalita'
dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia  municipale  in
possesso della qualita' di agente di pubblica sicurezza, determinando
altresi': 
    a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con  personale
ad essi specificatamente destinato, per i quali puo' essere  disposta
la assegnazione dell'arma in via continuativa; 
    b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con  personale  ad
essi  destinato  in   materia   non   continuativa,   per   i   quali
l'assegnazione dell'arma e' effettuata di volta in volta. 
  2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera  a),  il
porto dell'arma senza licenza e' consentito anche fuori dal  servizio
nel territorio dell'ente di appartenenza e nei  casi  previsti  dalla
legge e dal regolamento. 
  3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in  via  continuativa
e' disposto dal sindaco per un  periodo  determinato  ed  il  sindaco
stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti  sono
comunicati al prefetto. Si applicano; per  quanto  non  previsto,  le
vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle
relative munizioni. 
  4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in  via
continuativa e'  fatta  menzione  nel  tesserino  di  identificazione
dell'addetto,  o  in  altro  documento  rilasciato  dal  sindaco  che
l'addetto e' tenuto a portare sempre con se'.