(Regolamento armamento polizia municipale-art. 7)
                               Art. 7. 
              Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza 
 
  Gli  addetti  alla  polizia  municipale  di  cui  all'art.  1   che
collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art.  3
della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il  servizio  in  uniforme
ordinaria e muniti dell'arma in  dotazione,  salvo  sia  diversamente
richiesto  dalla  competente  autorita',  e   prestano   l'assistenza
legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze  sono
funzionalmente assegnati.