Art. 7. Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorita', e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.