Art. 8. Servizi di collegamento e di rappresentanza I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma e' assegnata in via continuativa e' consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.