(Regolamento armamento polizia municipale-art. 8)
                               Art. 8. 
             Servizi di collegamento e di rappresentanza 
 
  I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati  fuori  dal
territorio del comune di appartenenza sono svolti  di  massima  senza
armi; tuttavia, e' fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  9,  agli
addetti alla polizia  municipale  cui  l'arma  e'  assegnata  in  via
continuativa e' consentito il porto della medesima nei comuni in  cui
svolgono compiti di  collegamento  o  comunque  per  raggiungere  dal
proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.