(Regolamento armamento polizia municipale-art. 9)
                               Art. 9. 
Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per  soccorso  o  in
                              supporto 
 
  1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente  di
appartenenza per soccorso in caso  di  calamita'  e  disastri  o  per
rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni  stagionali
o eccezionali sono effettuati, di massima, senza  armi.  Tuttavia  il
sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere
svolto puo' richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai  sensi
dell'art. 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente  del
personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da  addetti
in possesso delle qualita' di agente di pubblica sicurezza, il  quale
effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando cio'
sia richiesto dalla natura del  servizio,  ai  fini  della  sicurezza
personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2. 
  2.  Per  i  servizi  di  supporto  che  rivestono   carattere   non
occasionale, i contingenti di rinforzo di cui  al  comma  precedente,
nonche' i casi e le modalita' del loro  armamento  in  servizio  sono
predeterminati dai piani  o  dagli  accordi  tra  le  amministrazioni
interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di  cui
all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3. 
  3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco
da' comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello
competente per il luogo in cui il servizio esterno sara' prestato dei
contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal  territorio
dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale  saranno
impiegati e della presumibile durata della missione.