Art. 9. Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto 1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamita' e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto puo' richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualita' di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando cio' sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2. 2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonche' i casi e le modalita' del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3. 3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco da' comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sara' prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.