(Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-art. 5)
                             Articolo 5 
 
  1. Quando le prove di cui all'allegato  I,  punto  2,  danno  esito
positivo, lo Stato membro che ha proceduto a tali prove  rilascia  un
attestato di omologazione CEE, che viene notificato  al  richiedente.
L'attestato di omologazione CEE, puo' essere soggetto alle condizioni
previste dalle direttive particolari. 
  2.  Il  modello   dell'attestato   di   omologazione   CEE   figura
nell'allegato III 
  3. L'attestato  di  omologazione  CEE  e'  soggetto  a  determinate
condizioni ed  eventualmente  ad  una  limitazione  della  durata  di
validita' che le direttive particolari possono prevedere.