Articolo 5 1. Quando le prove di cui all'allegato I, punto 2, danno esito positivo, lo Stato membro che ha proceduto a tali prove rilascia un attestato di omologazione CEE, che viene notificato al richiedente. L'attestato di omologazione CEE, puo' essere soggetto alle condizioni previste dalle direttive particolari. 2. Il modello dell'attestato di omologazione CEE figura nell'allegato III 3. L'attestato di omologazione CEE e' soggetto a determinate condizioni ed eventualmente ad una limitazione della durata di validita' che le direttive particolari possono prevedere.