(Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-art. 7)
                             Articolo 7 
 
  1. Qualora lo Stato  membro  che  ha  concesso  l'omologazione  CEE
constati che alcuni esemplari di una attrezzatura,  il  cui  tipo  ha
formato oggetto dell'omologazione CEE, non sono conformi a tale tipo,
sospende o revoca l'omologazione CEE. 
  2. L'omologazione CEE, puo' tuttavia  essere  mantenuta  quando  le
differenze constatate sono  minime,  non  mutano  sostanzialmente  le
caratteristiche dell'attrezzatura, e comunque, non  compromettono  la
sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente, in tal caso lo
Stato membro invita il costruttore  a  rettificare  quanto  la  prima
produzione. Se il costruttore non da' seguito a  tale  richiesta,  lo
Stato membro deve ritirare l'omologazione CEE 
  3. Lo Stato membro che ha concesso l'omologazione  CEE  deve  anche
revocarla se constata che tale omologazione non avrebbe dovuto essere
concessa. 
  4. Se tale Stato membro, e' informato  da  un  altro  Stato  membro
della esistenza di uno dei casi considerati ai paragrafi  1,  2  e  3
prende  i  provvedimenti   previsti   da   tali   paragrafi,   previa
consultazione dello Stato che lo ha informato. 
  5. Se l'opportunita' o l'obbligo di una revoca formano  oggetto  di
contestazione fra le autorita' competenti dello Stato membro  che  ha
concesso l'omologazione CEE e quelle di un  altro  Stato  membro,  ne
viene informata la Commissione, essa  procede,  se  necessario,  alle
opportune consultazioni al fine di giungere a una soluzione. 
  6. La revoca dell'omologazione CEE  puo'  essere  pronunciata  solo
dallo  Stato  membro  che  l'ha  concessa;  quest'ultimo  ne  informa
immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.