Articolo 7 1. Qualora lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE constati che alcuni esemplari di una attrezzatura, il cui tipo ha formato oggetto dell'omologazione CEE, non sono conformi a tale tipo, sospende o revoca l'omologazione CEE. 2. L'omologazione CEE, puo' tuttavia essere mantenuta quando le differenze constatate sono minime, non mutano sostanzialmente le caratteristiche dell'attrezzatura, e comunque, non compromettono la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente, in tal caso lo Stato membro invita il costruttore a rettificare quanto la prima produzione. Se il costruttore non da' seguito a tale richiesta, lo Stato membro deve ritirare l'omologazione CEE 3. Lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE deve anche revocarla se constata che tale omologazione non avrebbe dovuto essere concessa. 4. Se tale Stato membro, e' informato da un altro Stato membro della esistenza di uno dei casi considerati ai paragrafi 1, 2 e 3 prende i provvedimenti previsti da tali paragrafi, previa consultazione dello Stato che lo ha informato. 5. Se l'opportunita' o l'obbligo di una revoca formano oggetto di contestazione fra le autorita' competenti dello Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE e quelle di un altro Stato membro, ne viene informata la Commissione, essa procede, se necessario, alle opportune consultazioni al fine di giungere a una soluzione. 6. La revoca dell'omologazione CEE puo' essere pronunciata solo dallo Stato membro che l'ha concessa; quest'ultimo ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.