(Regolamento - art. 13)
                               Art. 13. 
                       Contratti di concessione 
  1. La Direzione generale, per l'attuazione delle iniziative e degli
interventi di cooperazione,  puo'  stipulare,  nell'osservanza  delle
procedure di cui agli articoli precedenti, contratti di  concessione,
affidando  al  concessionario  la  progettazione,   l'esecuzione   ed
eventualmente anche la manutenzione o gestione dell'opera. 
  2. Il concessionario procede all'esecuzione dei lavori  sulla  base
del progetto, approvato dalla Direzione  generale,  realizzandolo  in
proprio o affidandolo ad altre imprese di sua scelta, approvate dalla
Direzione generale.