Art. 13. Contratti di concessione 1. La Direzione generale, per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione, puo' stipulare, nell'osservanza delle procedure di cui agli articoli precedenti, contratti di concessione, affidando al concessionario la progettazione, l'esecuzione ed eventualmente anche la manutenzione o gestione dell'opera. 2. Il concessionario procede all'esecuzione dei lavori sulla base del progetto, approvato dalla Direzione generale, realizzandolo in proprio o affidandolo ad altre imprese di sua scelta, approvate dalla Direzione generale.