(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 16)
                              Art. 16. 
                        Arresto in flagranza 
  1. Gli ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  possono
procedere all'arresto del minorenne colto in  flagranza  di  uno  dei
delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, puo'  essere  disposta
la misura della custodia cautelare. 
  2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli  agenti
di polizia giudiziaria possono accompagnare  il  minorenne  colto  in
flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non inferiore nel  massimo  a  cinque  anni,
nella sua abitazione familiare ovvero,  se  questa  manca  o  non  e'
indicata, in una  comunita'  pubblica  o  autorizzata  provvedendo  a
informare  senza  ritardo  l'autorita'  giudiziaria  minorile  per  i
provvedimenti di sua competenza. 
  3. Nell'avvalersi delle facolta' previste  dai  commi  1  e  2  gli
ufficiali e gli agenti di polizia  giudiziaria  devono  tenere  conto
della gravita' del fatto nonche' dell'eta' e della  personalita'  del
minorenne.