(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 17)
                              Art. 17. 
               Fermo di minorenne indiziato di delitto 
  1. E' in ogni caso consentito il fermo del minorenne  indiziato  di
un delitto non colposo per il quale la legge prevede  la  pena  della
reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni.