(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 19)
                              Art. 19. 
                  Misure cautelari per i minorenni 
  1.  Nei  confronti  dell'imputato  minorenne  non  possono   essere
applicate misure cautelari personali diverse da quelle  previste  nel
presente capo. 
  2. Nel disporre le misure il giudice tiene  conto,  oltre  che  dei
criteri indicati nell'articolo 275 del codice  di  procedura  penale,
dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. 
  3. Quando e' disposta  una  misura  cautelare,  il  giudice  affida
l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della  giustizia,
i quali svolgono attivita' di sostegno e controllo in  collaborazione
con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. 
  4. Le  misure  diverse  dalla  custodia  cautelare  possono  essere
applicate solo quando si procede per delitti per  i  quali  la  legge
stabilisce la pena della  reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a
cinque anni. 
  5. Nella determinazione della pena agli effetti della  applicazione
delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati
nell'articolo 278, della diminuente della minore eta'.